Tema 03
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Riforma della prescrizione: stop all'impunità, sì alla ragionevole durata

Sospensione della prescrizione dopo il rinvio a giudizio, con limiti massimi di durata per ogni grado (2 anni primo grado, 1,5 anni appello, 1 anno Cassazione). Se il tribunale sfora i tempi, il procedimento viene trasferito a una sezione fast-track. Inasprimento dei termini per i reati contro la PA.

Impatto: Recupero 60.000+ procedimenti/anno oggi prescritti1 anno

Il problema

Circa 130.000 procedimenti penali si estinguono ogni anno per prescrizione — il 10 % del totale. Per i reati contro la PA (corruzione, concussione, peculato) la percentuale sale al 15-20 %. I tempi di prescrizione decorrono dalla commissione del reato, non dalla sua scoperta. I reati economici complessi, che richiedono anni di indagine, sono i più esposti. Il risultato è un sistema che garantisce impunità a chi ha risorse per dilatare i tempi processuali.

La soluzione nel dettaglio

La prescrizione si sospende dal momento del rinvio a giudizio. In cambio, vengono introdotti limiti massimi di durata per ogni fase: 2 anni per il primo grado, 1,5 anni per l'appello, 1 anno per la Cassazione. Se il tribunale sfora, il procedimento viene trasferito a una sezione fast-track con udienza entro 90 giorni. Per i reati contro la PA, i termini di prescrizione pre-rinvio a giudizio sono raddoppiati. L'imputato mantiene il diritto alla ragionevole durata del processo con risarcimento automatico in caso di sforamento.

Come lo fanno gli altri

In Francia la prescrizione si sospende con l'apertura dell'istruzione giudiziaria (mise en examen). In Germania la prescrizione si interrompe con ogni atto di indagine sostanziale. Negli USA non esiste prescrizione per i reati federali gravi (felonies). In nessun Paese europeo la prescrizione ha l'effetto devastante che ha in Italia, perché ovunque si sospende o si interrompe con l'esercizio dell'azione penale.

Impatto atteso

Con la sospensione della prescrizione dopo il rinvio a giudizio, si recuperano almeno 60.000 procedimenti l'anno oggi destinati all'estinzione. Il valore economico delle pene pecuniarie e dei risarcimenti recuperati è stimato in 500-800 milioni l'anno. I limiti di durata per fase garantiscono l'imputato contro l'eccesso di lunghezza e incentivano i tribunali all'efficienza.